La cancellazione dai Sistemi di informazione creditizia

Crif, Experian, Ctc e Assilea sono Sistemi di Informazione Creditizia (SIC) ovvero soggetti privati che mettono al servizio del sistema bancario delle specifiche banche dati in cui vengo inseriti tutti i riferimenti relativi alle esposizioni debitorie dei clienti nei confronti di banche ed intermediari di credito per prestiti, fidi, carte di credito e mutui. E' bene, però, precisare la sostanziale differenza con la Centrale Rischi Interbancaria che è una banca dati pubblica gestita dalla Banca d'Italia nella quale vengono censiti i crediti oltre i trentamila euro e quelli in sofferenza inferiori a detto importo. I SIC possono, dunque, detenere i dati attinenti solo ai rapporti di credito, da cui restano esclusi eventuali protesti di assegni o cambiali, e sono disponibili per la consultazione da parte di terzi per verificare l'affidabilità creditizia del cliente. Conseguentemente i dati ivi inscritti sono, altresì, utili ad attestare tanto la regolarità nei pagamenti quanto il livello complessivo di indebitamento del soggetto e in questo senso rappresentano anche una misura di prevenzione per evitare le situazioni di sovraindebitamento. La gestione di dette banche dati è, in ogni caso, regolata da un preciso codice deontologico (provv. Garante Privacy n. 8 del 16.11.2004) allegato alla L. 196/2003 (Cd. Legge sulla privacy) e solo banche o finanziarie sono legittimate ad iscrivere nel sistema i cosiddetti "cattivi pagatori" solo per i ritardi o i mancati pagamenti di almeno due rate consecutive. 
Va sottolineato che non hanno la possibilità di segnalazione sia Agenzia delle Entrate Riscossione, sia i fornitori di servizi essenziali (acqua, luce e gas). Il codice di autoregolamentazione impone agli istituti di credito l'inserimento in banca dati solo dopo sessanta giorni al fine di consentire al debitore di regolarizzare eventualmente la propria esposizione e, dunque, la mora di una singola rata non potrà essere iscritta. Solo a decorrere dal secondo mese e nel perdurare della morosità si darà seguito alla segnalazione. Elemento essenziale per procedere a detto adempimento è la necessaria e preventiva comunicazioen al cliente che deve riceverla con un preavviso di quindici giorni dalla segnalazione, tempo necessario a regolarizzare, qualora possibile, la posizione. Spesso accade, però, che gli istituti bancari procedano all'iscrizione, senza la preventiva comunicazione al cliente, e ciò consente al consumatore di chiedere la cancellazione del proprio nome dal registro della Crif, nonché - per i casi più gravi - il risarcimento per i danni conseguenti a una eventuale mancata apertura di conto corrente o concessione di un finanziamento. In tal caso è necessario provare rigorosamente il potenziale o l'effettivo danno cagionato dalla iscrizione nel SIC. Sul punto, lo Studio Legale Auriemma vanta una consolidata casistica di cancellazioni ottenute dalla CRIF per mancanza della comunicazione preventiva, quanto di rettifiche per informazioni non esatte. 
E' bene rilevare tuttavia che, nel caso l'istituto di credito dimostri l'invio e la ricezione di detto preavviso, il nominativo del "cattivo pagatore" resterà iscritto nel SIC con tempi differenti di conservazione in base al tempo di morosità ovvero: due rate o due mesi, poi sanate prevedono un tempo per la cancellazione di dodici mesi, tre o più richiedono ventiquattro mesi mentre per più rate è necessario attendere trentasei mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto. In tal caso non è possibile chiedere la cancellazione prima del tempo previsto dal codice e ciò anche se il debitore, successivamente, rispetta la regolarità dei pagamenti. Su internet accade spesso di trovare siti che promettono sempre la cancellazione in cambio di somme di denaro, cosa impossibile sotto il profilo giuridico se non nello specifico caso del mancato preavviso al cliente. L'iscrizione in SIC comporta per l'utente impossibilità ad ottenere mutui, prestiti, fidi e carte di credito, la difficoltà di aprire eventuali conti correnti o la revoca di fidi già in essere. E' possibile ottenere informazioni dalle SIC sulla propria posizione chiedendo l'accesso ai propri dati e la richiesta può essere formulata, tanto in proprio, quanto attraverso lo studio legale Auriemma che curerà l'avvio della pratica e i successivi adempimenti per la verifica della regolarità del procedimento di eventuali iscrizioni. Il riscontro da parte delle SIC, per legge, dovrebbe pervenire entro quindici giorni ma solitamente è necessario attendere almeno una decina di giorni in più.

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