Il D.L. n.1133 del 04.10.2018 (C.d. Decreto sicurezza) tra le varie misure introdotte, ha novellato l'art. 93 del C.d.S. sancendo il divieto per quanti hanno stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all’estero, tale disposizione rende ancor più stringente quanto già disposto dall'art. 132 a mente del quale: “gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno”.
La novella, di fatto, ha cancellato il limite di un anno e, dunque, quanti verranno fermati alla guida di un autovettura con targa estera saranno ritenuti responsabili di un illecito e, dunque, punibili con una sanzione che va da Euro 712,00 ad Euro 2.848, il sequestro del veicolo e l'obbligo di immatricolarlo in Italia entro 180 giorni o in alternativa ottenere il rilascio di un foglio di via, diversamente si andrà incontro alla confisca amministrativa del mezzo. Inoltre, coloro che hanno il mezzo in comodato e non portano al seguito il documento attestante la disponibilità dovranno invece pagare una multa da Euro 250,00 ad Euro 1.000,00 euro con l'obbligo di esibizione entro 30 giorni.
Tale sostanziale modifica normativa ha generato inevitabilmente una lunga serie di sanzioni a carico di società italiane di noleggio di autovetture, operanti su concessione di impresa comunitaria e di conseguenza un rilevantissimo danno economico.
Avverso a tali sanzioni comminate dalle autorità di polizia si è provveduto a fare ricorso al Prefetto del luogo in cui è stato elevato il verbale, ottenendo per contro decreti di mera "inammissibilità" del tutto sforniti di qualsivoglia base giuridica. Si è provveduto, dunque, ad impugnare le ordinanze prefettizie dinanzi ai Giudice di Pace eccependo, preliminarmente la carenza di delega del firmatario del provvedimento atteso che solo il prefetto è legittimato alla firma delle ordinanze ex art. 204 Cds nonché la carenza normativa dell'atto impugnato in uno con l'impossibilità di decretare l'inammissibilità del ricorso. Nel merito, poi, è stato contestata l'applicazione della novella dell'art. 93 C.d.S. atteso che la stessa non può trovare ingresso nel caso di società di noleggio.
Sul punto è intervenuta l'illuminante sentenza n.531/2019 del Giudice di Pace di Maddaloni, Dott. Alberto Di Vico il quale in ordine all'eccezione preliminare ha rilevato: "Come ha giustamente osservato il ricorrente il provvedimento del Prefetto ex art. 204 Cds non può essere che di accoglimento o di rigetto, non essendo codificata né ammisibili una ordinanza di "Inammissibilità", onde per cui il provvedimento deve essere equiparato al rigetto. Il ricorso, quindi, deve intendersi, anche, come recuperativo dei termini di opposizione originaria e, quindi, della possibilità del giudice di analizzare anche gli altri motivi di doglianza. Nello specifico il ricorrente assume la illegittimità della sanzione irrogata alla ricorrente, per non essere la stessa normativamente prevista e per non essere possibile il sequestro in capo a conducente italiano che abbia stipulato un contratto di leasing con impresa italiana, a sua volta concessionaria di impresa straniera".
Nel merito, poi, il Giudicante ha stigmatizzato la mancata costituzione della Prefettura: "Devesi osservare e rilevare la mancata costituzione della Prefettura e per conseguenza il mancato deposito dei documenti della stessa, almeno in quella marte motiva del rigetto (inesistenza della normativa).Tale circostanza, essendo totalemente il provvedimento privo di motivazione e mancando il riscontro della documentazione, porta alla necessità di applicare l'art. 23 della Legge 689 secondo il quale: "Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente". Tale norma va ovviamente applicata in modo consequenziale e quasi automatico qualora la pubblica amministrazione che ha emesso il provvedimento opposti disattende all'ordine impostole dal 2° comma del medesimo articolo trasfurso nel decreto col quale il giudice fissa l'udienza per la comparizione delle parti, a queste regolarmente e tempestivamente notificato. A conforto di tale tesi va richiamata la giurisprudenza del supremo collegio che ha ritenuto che nella materia oggetto del presente giudizio "in cui l'opponente può dimostrare le proprie eccezioni solo sulla base degli atti a diposizione ed in possesso della p.a., la loro mancanta produzione da parte dell'autorità opposta non può costituire un decisivo elemento di giudizio idoneo a suffragare presuntivamente la sussistenza del fatto sul quale l'opponente ha fondato le proprie eccezioni" (Cass. 7286/96 e conforme 373/98). Poichè alla luce della richiamata normativa e giurisprudenza va ragionevolmente ritenuto che nel giudizio regolato dagli artt. 22 e 23 della legge 689/81 si realizzi una inversione dell'onere della prova in favore del ricorrente talché la p.a., assumendo la veste sostanziale di attore, è chiamata a rigorosamente provare, ai sensi del I comma dell'art.2967 c.c., la fondatezza dei fatti e delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnando e quindi la sussistenza della propria pretesa sanzionatoria. Le spese seguono la soccombenza".
Da ultimo giova segnalare che la Circolare del 04.06.2019 del Ministero dell'Interno ha chiarificato proprio il caso di specie affermando che non vi è divieto di circolazione proprio nel caso di sussitenza di un contratto di leasing o di noleggio senza conducente. È sufficiente che in tali casi avere a bordo dell’auto una dichiarazione della società intestataria del mezzo.
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